Manovra: approfondimento sul sostegno art.19 comma 11

Nazionale -

SCHEDA DI ANALISI

Manovra Finanziaria : sostegno



Art. 19 Com.11 “L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.

Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito”.



In premessa vanno ricordate 4 mila durissime sentenze di condanna che hanno colpito il Ministro Gelmini secondo cui i tagli indiscriminati sono illegittimi perché adottati con “violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, violazione della normativa comunitaria e internazionale” , i 4 milioni di spese legali per l'amministrazione e la la sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale che giudica illegittimo il tetto agli organici di sostegno.

In questo nuovo intervento del Governo per “risolvere” il problema:

 

  1. Viene confermata la norma, voluta dalla finanziaria del governo Prodi, che prevede in media un rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni disabili. C'è la possibilità di richiedere posti in deroga da parte dell'USR nei casi di gravità.

  2. Viene prevista la "formazione" dei docenti curriculari le possibilità sono due:

A) A "tutti" i docenti curriculari viene impartita una formazione generale sulla questione integrazione dei diversamente abili, in questo caso non ci sarà più bisogno dei docenti specializzati e le graduatorie del sostegno potranno essere eliminate (se tutti i docenti curriculari sono insegnanti di sostegno non si rende necessario l'affiancamento)

B) Si avviano corsi di "specializzazione" per i docenti curriculari di ruolo al fine di utilizzarli sul sostegno in caso ci siano soprannumerari. Questa seconda ipotesi ridurrebbe drasticamente in numero dei posti disponibili per i docenti precari di sostegno.

Contemporaneamente questa frettolosa “riconversione” del personale di ruolo ne annullerebbe professionalità acquisite negli anni. Torna in mente il caso degli insegnanti specialisti in inglese, 4500 posti tagliati a fronte di un corso per 2000 maestri di 50 ore di formazione! Vedi Fondi per la formazione tabelle allegate e la loro congruità con le esigenze reali di formazione.



  1. Stretta sulle commissioni mediche e sull'accertamento della "condizione" di disabilità che rende possibile la richiesta di ore di sostegno. Il rappresentante dell'Inps dovrebbe garantire l'"oggettività" della condizione di disabilità, supervisionare l'operato della commissione medica e garantire lo Stato da eventuali truffe (naturalmente dovrebbe far pesare alla commissione medica i costi "economici" di quella disabilità ed eventualmente prospettare le conseguenze economiche di falsa dichiarazione una dichiarazione. Un vero e proprio strumento di pressione sulle Asl).


TABELLA 1

Contratti Collettivi Integrativi per la formazione del personale docente ed ATA


Dal 2003 sono stati tagliati 26,5 milioni per la formazione del personale

dal 2008 il taglio ammonta a 2,7 milioni


TABELLA 2

Calcolo della spesa per la formazione del personale pro-capite e rapporto docenti-studenti disabili


I fondi destinati procapite al personale passano da 32,6 euro a 7,12 dal 2003 al 2010,

Il rapporto tra docenti e studenti disabili diminuisce leggermente a livello nazionale con grandissimi squilibri territoriali. Nove Regioni sono sopra il rapporto di 2 studenti per 1 insegnante nel Lazio il rapporto è 2,37 alunni per ogni insegnanti di sostegno. In Lombardia il rapporto è 2,34 a 1. Tra le altre regioni che 'sforano' ci sono Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo.


Il “tetto” così stabilito di un insegnante per due studenti (condannato dalla Corte Costituzionale) ha provocato una forte riduzione delle ore di sostegno per ogni ragazzo/a, inoltre il taglio generalizzato dei docenti ha creato la condizione per cui spesso i docenti di sostegno vengono utilizzati per la sostituzione dei docenti, pratica completamente illegale e a danno degli studenti tutti.

Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 il Miur con la circolare n°21 stabilisce per il sostegno una sostanziale conferma dell'anno precedente, ancora il 50% di docenti precari e “tetti” variabili a discrezioni degli Uffici Scolastici Regionali che avranno la possibilità di nominare docenti in deroga grazie alla sentenza della Corte Costituzionale ( lo scorso anno 4 mila unità)

Organico di Diritto

Incremento organico di fatto

Organico di fatto

63.348

27.121

90.469


Agli insegnanti di sostegno attualmente sono affiancati circa 25 mila operatori come gli AEC (Assistenti Educativi Culturali) specialmente nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo personale in gran parte precario è assunto dagli Enti Locali i quali a loro volta stanno subendo gravi tagli, ci sono casi limite come il caso di Roma in cui l'amministrazione capitolina ha addirittura tagliato la mensa a questi operatori che devono accompagnare questi ragazzi durante i pasti!