FERIE DEI DOCENTI PRECARI: LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' E LE PRETESE DEI DIRIGENTI

Nazionale -

Riguardo alla monetizzazione delle ferie non godute dai docenti precari, la Legge di stabilità, approvata in via definitiva il 24 dicembre 2012, è intervenuta con nuove modifiche, contenute nei tre articoli 54, 55 e 56.


Art. 54: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Questo primo articolo è in conflitto con il CCNL (art. 13) secondo il quale il personale docente può usufruire dei giorni di ferie solo nel periodo di sospensione delle attività didattiche ( cioè nei mesi di luglio e agosto).

L’art. 55 interviene sull’articolo della “spending review” (articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che vieta la monetizzazione delle ferie e aggiunge che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Art 56. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.”

Quest’ultimo articolo afferma che tutte le condizioni in conflitto con gli articoli 54 e 55 verranno disapplicate dal 1 settembre 2013, mentre le sentenze dicono che non si può modificare un CCNL con una Legge.

 

Le suddette modifiche delineano la possibilità di monetizzare i giorni di ferie non godute, ma creano una situazione di forte discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, in quanto questi ultimi, a parità di servizio prestato, si vedono in pratica negare il diritto alle ferie.


Pertanto Usb invita tutti i docenti precari a:

  • Non presentare alcuna richiesta volontaria di ferie.

  • Non sottoscrivere alcuna anomala richiesta di monetizzazione dei giorni di ferie che tenga conto dei periodi di sospensione delle lezioni.

  • Rifiutare ferie imposte d’ufficio.


Inoltre si invitano tutti i docenti a segnalare qualsiasi anomalia o abuso legati ai casi sopra indicati.

Consigliamo i docenti precari di presentare, entro la scadenza del contratto, un’autonoma domanda di retribuzione delle ferie non godute, dalla quale si evinca con chiarezza che sono riferite all’intero anno scolastico, avendo cura che venga protocollata. Di fronte ad un diniego dell’amministrazione o ad un pagamento parziale, sarà possibile impugnare l’atto davanti al Giudice del Lavoro.