In cattedra o sul potenziamento? Decide il preside sovrano!

 

La deliberata (da parte del MIUR) disorganizzazione di quest’anno scolastico non è ancora finita (tra supplenti pagati solo parzialmente, neoimmessi alle prese con il computo dei 180 giorni, piattaforma indire assolutamente inadeguata, presidi già in pieno delirio di onnipotenza) ma gli insegnanti si cominciano a porre domande sempre più preoccupate sul proprio futuro lavorativo.
Abbiamo già visto come il contratto sulla mobilità sia uno scempio dei diritti dei lavoratori, creando nella stessa scuola docenti di serie A,B,C,D ...; come USB Scuola ci siamo più volte chiaramente espressi per una mobilità a pari diritti: tutti titolari su scuola e nessuna chiamata diretta.
Dalla lettura delle "confuse" pagine della mobilità però emergono altri problemi, che non riguardano esclusivamente gli immessi in ruolo nel 2105/2016 ma anche i docenti di ruolo titolari da anni su cattedra che partecipano alla prima fase dei movimenti(comunale, provinciale). Dal prossimo anno scolastico, con l’unificazione dell’organico di diritto e di quello di potenziamento nell’unico organico dell’autonomia, i docenti di ruolo pur acquisendo la titolarità di scuola, saranno soggetti alla decisione unilaterale del DS che deciderà chi mandare in cattedra per svolgere le classiche ore di servizio insegnando la propria disciplina e chi, invece, destinare al potenziamento. Eh già, dopo tanto tempo in cattedra, per esclusiva decisione del Dirigente Scolastico, si può essere assegnati al tanto vituperato organico di potenziamento (anche a fare le supplenze giornaliere!).
Con la nota ministeriale del dicembre 2015 il Miur chiariva che grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità, la gestione del personale non sarà più vincolata alla rigidità degli organici di diritto e di fatto, lasciando di fatto grande possibilità di manovra ai DS sull'assegnazione dei docenti alle cattedre o al potenziamento.
Ricordiamo inoltre che l'ipotesi di CCNI 2016/17, art.8 comma 1 stabilisce: "le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali".
Ancora una volta si dimostra con chiarezza come il contratto sulla mobilità firmato da Cgil, Cisl, Uil e Snals legittimi pienamente la "buona scuola", fingendo di tutelare una parte dei lavoratori ma in realtà condannando tutte le professionalità della scuola alla sovranità del dirigente scolastico, disegnando una nuova scuola pubblica statale gerarchica e verticistica.

USB P.I. - SCUOLA