PAGAMENTO FERIE AI PRECARI: A PADOVA E A ROVIGO IMPORTANTI SENTENZE FAVOREVOLI AI RICORSI PROMOSSI DALL'USB

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Il tribunale di Padova prima (sentenza 333 del 19/05/2015) e quello di Rovigo pochi giorni fa (sentenza 210 del 7/07/2015), hanno riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie non godute nell'anno scolastico 2012-2013 ai docenti precari che avevano aderito ai ricorsi promossi dall'USB e presentati dall'Avvocato Gianolla.

La vicenda risale all'assurda applicazione della spending review di Monti anche ai precari del settore scuola. La stragrande maggioranza di questi, infatti, ha contratti in scadenza al 30 giugno e prima di quella data è possibile fruire solo di 6 giorni di ferie. Pertanto era impossibile applicare il divieto di pagamento delle ferie. L'USB aveva da subito denunciato l'incostituzionalità della norma e avviato mobilitazioni in diverse città e ricorsi giuridici.

Finora i giudici si erano basati su una sentenza negativa del tribunale di Milano che affermava non si dovesse riconoscere il diritto al pagamento in quanto non vi era stata richiesta di fruizione ferie da parte dei ricorrenti. Questa motivazione, ad esempio, è stata ripresa dal giudice di Bologna per motivare la sentenza negativa. Quello che però i precari sanno è che in quei mesi tutti i dirigenti e la maggior parte dei sindacati affermavano che non si potevano chiedere le ferie e che quindi quei giorni erano persi. Chiaramente i precari si sono adeguati, salvo quelli che hanno incontrato sulla propria strada l'USB.

Inoltre si sosteneva che i precari dovessero essere considerati in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni. Al di là dell'invenzione delle ferie d'ufficio, va ricordato che con la legge di stabilità del 2013 il governo, di fronte alla contraddizione di negare allo stesso tempo la fruizione delle ferie durante le attività didattiche (che terminano il 30 giugno, giugno di scadenza del contratto) ed il pagamento delle ferie non godute, aveva unilateralmente modificato il Contratto nazionale, sostituendo sospensione delle attività didattiche con sospensione delle lezioni.

ALLA LUCE DELLE SENTENZE DI PADOVA E ROVIGO POSSIAMO FINALMENTE CHIARIRE CHE:

1) Le ferie sono un diritto costituzionale indisponibile ed irrinunciabile, quindi a nulla vale il fatto che il lavoratore le abbia o meno richieste (spetta all'amministrazione ricordare che devono fruirle prima della scadenza del contratto);

2) sbagliavano tutti quei sindacati che ritenevano non vi fossero possibilità per questo genere di ricorsi;

3) le memorie difensive degli uffici scolastici si sono sempre basate sul fatto che i precari potevano fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Pur ritenendo una forzatura indegna la modifica unilaterale del CCNL, proprio in base a queste motivazioni abbiamo ottenuto, dal 2013-2014 in avanti, almeno la fruizione delle ferie per i precari durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni di giugno (possono negare infatti esclusivamente i giorni stabiliti per gli scrutini e le operazioni d'esame);

4) non è ammissibile considerare in ferie d'ufficio un lavoratore se questi non ha presentato alcuna domanda di ferie.

 

Le vittorie di Padova e Rovigo ci spingono a proseguire nel percorso per il riconoscimento della parità dei diritti tra personale a tempo determinato ed indeterminato. In ballo ci sono infatti anche i permessi non retribuiti, fattispecie che contrasta tutta la normativa europea.

Forti delle sentenze ottenute abbiamo anche deciso di sostenere i ricorsi in appello, laddove i tribunali si siano basati sulla sentenza di Milano che appare chiaramente contraria a tutto l'impianto legislativo.

Resta di fondo il tema della legittimità costituzionale della spending review; una norma che impone differenti trattamenti tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, negli stessi luoghi di lavoro e anche su questo punto continueremo a batterci.