ferie non godute: la legge di stabilita' gioca con i diritti dei precari, ma per quest'anno, intanto, le ferie non godute dovranno essere monetizzate

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Nei mesi scorsi abbiamo denunciato chiaramente che la norma della “spending review” che vieta il pagamento delle ferie maturate e non godute al personale docente assunto a tempo determinato nella scuola era in pieno contrasto con l’art. 19 del CCNL della scuola, e che non prevedeva nessun “obbligo" per i dirigenti scolastici di modificare unilateralmente i contratti o collocare d’ufficio in ferie il personale: abbiamo sostenuto la battaglia dei precari interessati agli iniqui provvedimenti con le dovute diffide e il tempo ci ha dato ragione: i dirigenti hanno dovuto revocare le ferie d’ufficio arbitrariamente assegnate e tutte gli altri fantasiosi provvedimenti adottati.

Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto con convinzione e determinazione da USB Scuola fin dal primo momento, la legge di stabilità (228/2012), per quanto attiene la fruizione delle ferie del personale docente, prevede (art.1 commi 54, 55, 56) che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”, ma contemporaneamente modifica il famigerato art. 5 comma 8 della spending review (L.95/2012) specificando che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Queste disposizioni “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".

Il primo “trucco” è nella frase “sospensione delle lezioni”. Il CCNL parla di sospensione delle attività didattiche. La modifica apportata con la Legge di stabilità serve per far passare l'assurda pretesa di indurre i precari a prendere ferie in giorni in cui la scuola è chiusa o comunque non ci sono attività programmate. Il contratto dei docenti, infatti, prevede il pagamento di un magro stipendio a fronte di una prestazione lavorativa che consiste in lezioni in classe e attività collegiali programmate. Solo in occasione di simili impegni ha senso chiedere le ferie.

Comunque, il divieto di monetizzazione dell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non si applica, quindi, al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche per l’anno scolastico 2012/2013. Solo a partire dal 1° Settembre 2013, qualora la norma sia applicabile alla scuola (noi dubitiamo che lo sia), i lavoratori potrebbero vedersi detratti dal numero complessivo dei giorni di ferie maturate da liquidare, quelli fruibili durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni compreso nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, fermo restando che il Dirigente Scolastico non può in nessun modo collare d’ufficio in ferie.

Ed ecco il secondo “trucco”: la Legge di stabilità non dice che queste norme vanno in vigore dal 1 settembre 2013, ma che fino ad allora le disposizioni contrastanti previste dal CCNL non vengono abrogate. In questo modo si genera quello stato di incertezza che porta i dirigenti a perpetrare pressioni sui precari affinchè prendano ferie quando la scuola è chiusa; pressioni che spesso sortiscono effetto purtroppo.

USB condanna l'uso illegittimo un atto legislativo per tentare di annullare unilateralmente un articolo del CCNL di lavoro.

In ogni caso, fino al 1 settembre 2013 si può far valere l'art. 19 del CCNL che vieta di imporre le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e prevede il pagamento dei periodi non goduti. Se al termine dell'anno scolastico le ferie non verranno liquidate si dovrà intervenire con le cause al giudice del lavoro.

Dopo il primo settembre, le cause di illegittimità rimarranno le stesse, già sancite per casi analoghi dalla Corte di Cassazione. Chiediamo quindi ai precari di resistere alle pressioni dei dirigenti, di non chiedere ferie in periodi non desiderati e di aderire alle azione sindacali e giuridiche per difendersi.

Non possiamo permettere che i lavoratori precari della scuola siano ancora una volta l'agnello sacrificale e che paghino la “patrimoniale” ai profitti degli speculatori finanziari.