RIFIUTO DI PAGARE LE FERIE NON GODUTE AI PRECARI: nella spending review un'altra misura chiaramente illegale, chi viola la legge non può governare il paese

Nazionale -

Il Miur ha emanato la nota prot. n. 4442 del 16 luglio che avrebbe dovuto dare le prime indicazioni sulle ricadute della spending review sulla scuola. In realtà la nota non affronta i punti più pesanti della legge e dove lo fa, pare accreditare interpretazioni errate che, se applicate, provocherebbero un’infinità di contenziosi.

E’ il caso dell’impossibilità di corrispondere indennità sostitutive per ferie, riposi e permessi non fruiti, così come stabilito dall’art. 5 comma 8.

La nota riferisce che tale disposizione si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, senza chiarire da quando e a chi si applica. A quale personale supplente? Annuale con scadenza di contratto al 31 agosto? Sicuramente si!

A quello con supplenza breve e con termine al 30/6 non potrebbe applicarsi per oggettiva impossibilità già riconosciuta anche dall’Aran il 01/07/1997 con l’interpretazione autentica che pubblichiamo in allegato, le cui ragioni risultano ancor più attuali oggi. Diversamente devono cambiare il CCNL e la Costituzione! Questi sedicenti “tecnici” al governo devono ritornare a studiare piuttosto che emanare norme inapplicabili ed anticostituzionali o meglio andare a casa per incapacità palesemente dimostrata.

 

La norma in questione, al pari di altre, risulta inapplicabile al lavoro scolastico. 
Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di queste contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.                                               

Sicuramente non si può applicare a chi ha già prestato servizio nel corrente anno scolastico. Per i prossimi anni si può ipotizzare una sua applicazione, ma, vista l'impossibilità di fruire delle ferie prima del 30 giugno (vedi l'accordo di interpretazione in allegato), sarà necessario portare tutti i contratti con scadenza 30 giugno ad una scadenza che consenta  la fruizione delle ferie.

Il discorso si fa ancor più complesso per quanti hanno avuto la proroga del contratto a dopo il 6 luglio per svolgere gli esami di maturità. Questi colleghi, a ben vedere, incappano nel D.L. 95, ma, per le stesse ragioni già chiarite, non hanno modo di fruire delle ferie. In tal caso, per ottemperare alla norma, o si prolunga il contratto in modo da permetterne la fruizione o si pratica un vero e proprio furto.                           
L'intero impianto del D.L. 95/2012 (spending review) va rigettato dal Parlamento in quanto lesivo dei diritti di tutti gli italiani. A ciò non è ammissibile aggiungere quella che si profila palesemente come un'appropriazione indebita degli emolumenti relativi alle ferie non godute a causa di una condizione di precarietà certamente non scelta dal lavoratore. Auspichiamo che un minimo spirito di decenza porti almeno il Parlamento, in sede di conversione del Decreto Legge, a stralciare tale norma per evitare l'insorgere di inutili 
conflittualità nelle scuole.    

USB ha comunque provveduto ad inviare agli uffici scolastici regionali e territoriale e ai dirigenti scolastici una diffida con messa in mora per  richiedere il rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori. Invitiamo i colleghi a verificare presso le scuole in cui hanno prestato servizio le reali intenzioni dell'amministrazione, richiedendo copia del mandato di pagamento. In caso di “resistenze”, inviate la diffida e messa in mora individuale che trovate in allegato e contattate le nostre sedi per avviare le azioni legali ed organizzare la doverosa mobilitazione.