Obbligo delle ferie per i precari: Osservazioni e consigli - Pagamento periodo natalizio ai supplenti con incarico fino ad avente diritto: illegittimo interrompere i contratti in assenza della nomina dell'avente diritto
Obbligo delle ferie per i precari: Osservazioni e consigli
Aggiornamenti sulla questione dei dirigenti scolastici che obbligano i supplenti a fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni
In prossimità delle vacanze natalizie si sta ripresentando il problema dei Dirigenti scolastici che obbligano i supplenti a fruire dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni in base all’art. 5, comma 8, del DL 95 del 6 luglio 2012 (spending review) che “vietava” il pagamento delle ferie al personale a tempo determinato, violando per legge le norme contrattuali.
La USB P. I.- SCUOLA è intervenuta, anche con diffide, per pretendere il pagamento delle ferie non fruite dell’a. s. 2011/12 e per evidenziare l’impraticabilità di tale norma alla scuola e rimarcare la specificità del personale scolastico a tempo determinato, pretendendo che i supplenti fossero sottratti alla norma della spending review.
La legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 43), appena approvata, di fatto scorpora la scuola dalla norma della spending review relativa al divieto di pagamento delle ferie al personale a tempo determinato, infatti: “All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»” e l’art. 1, comma 45, ha precisato che solo dal 1° settembre 2013 sono disapplicate le clausole contrattuali contrastanti. Staremo a vedere se il governo riuscirà a far passare la pratica illegittima e scorretta di una modifica contrattuale unilaterale. Nel frattempo i dirigenti dovranno attenersi alla precedente normativa.
Perciò qualsiasi provvedimento emesso dai Dirigenti scolastici finalizzato alla “concessione delle ferie d’ufficio” per il periodo natalizio è da considerarsi illegittimo e in attesa di eventuali chiarimenti del Miur o dell’ARAN (circolari applicative) si invitano i docenti assunti a tempo determinato a NON SOTTOSCRIVERE ALCUNA RICHIESTA DI FERIE
Se riceveranno una comunicazione del dirigente che intende applicare ugualmente le norme della spending review, o addirittura dispone il collocamento in ferie d’ufficio impugneremo i provvedimenti illegittimi. Per tale impugnativa è necessaria la copia del provvedimento del dirigente debitamente protocollato.
Ricordiamo infine che tale situazione si applica anche ai docenti a tempo determinato nominati fino ad avente diritto.
Pagamento periodo natalizio ai supplenti con incarico fino ad avente diritto: illegittimo interrompere i contratti in assenza della nomina dell’avente diritto.
La nota ministeriale del 12 settembre ha dato il via ad un altro capitolo, l’ennesimo della gestione Monti-Profumo, caratterizzato da confusione, inefficienza e incompetenza, imponendo a tutte le scuole di coprire i buchi in organico solo con supplenze fino ad avente diritto, in attesa delle graduatorie d’istituto ritoccate a causa di dimensionamento e varo della prima fascia aggiuntiva d’istituto. Sembrava che le graduatorie fossero ormai pronte, ma il 12 dicembre il Miur ha bloccato tutto a causa di errori nelle graduatorie stesse, dovuti ad errate indicazioni fornite in precedenza (mentre in diverse regioni gli istituti avevano già utilizzato le nuove graduatorie).
In questo momento non siamo in grado di prevedere quando il Miur darà il via libera (l’oneroso lavoro di correzione è stato affibbiato alle segreterie delle scuole). Vogliamo però denunciare, su segnalazione di molti colleghi precari, come alcuni dirigenti abbiano illegittimamente interrotto i contratti fono ad avente diritto, in occasione della sospensione delle lezioni per le vacanze. In tal modo si vorrebbe negare il diritto alla retribuzione nel periodo natalizio. Ricordiamo che gli incarichi fino ad avente diritto restano in essere fino al momento del conferimento di un nuovo incarico al precario che risulti appunto il nuovo avente diritto. Non è quindi possibile interrompere prima il contratto di lavoro, basato questo esclusivamente sulla permanenza dell’assenza del titolare.
In caso di revoca unilaterale della supplenza per non pagare le vacanze (cosa del tutto illecita) deve essere richiesta (per iscritto con registrazione del numero di protocollo) copia del provvedimento del dirigente scolastico per consentire l’eventuale impugnativa.
Invitiamo quanti siano stati oggetto di provvedimenti simili a contattare le nostre sedi territoriali in modo da permetterci di intervenire.